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La deduzione dell’IRAP dalle imposte sui redditi - le istanze di rimborso

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intendiamo informarLa che, è possibile presentare all'Agenzia delle Entrate le istanze di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per i periodi d'imposta 2011 e precedenti (soggetti "solari") per effetto della mancata deduzione della quota dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato.
Più precisamente, è possibile richiedere il rimborso delle maggiori imposte IRES/IRPEF versate nei 48 mesi precedenti, a quello in corso al 31.12.2012 a seguito del precedente regime di indeducibilità.
Il prerequisito che deve sussistere per procedere alla richiesta di rimborso è l’esistenza della componente costo del lavoro.

Nel proseguo verranno illustrati, in estrema sintesi:

  • i requisiti per l’ottenimento del rimborso;
  • le modalità di presentazione dell’istanza ( la quale deve avvenire esclusivamente in via telematica);
  • i termini di presentazione dell’istanza di rimborso

Premessa
L’art. 2 co. 1 del Decreto Legge 201/2011 convertito nella L. 214/2011 ha modificato le modalità applicative della deduzione dell'IRAP dalle imposte sui redditi (introdotta dall'art. 6 del DL 185/2008) con l’effetto che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, sono deducibili dall'IRPEF/IRES:

  • la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge ( deduzione analitica);
  • un'ulteriore quota pari al 10% dell'IRAP corrisposta nel periodo d'imposta, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ( deduzione forfettaria).

Successivamente, l'articolo 4 del Dl 16/2012 ha esteso la deducibilità dell'Irap pagata sul costo del personale dipendente e assimilato anche agli esercizi anteriori al 2012, consentendo ai contribuenti di richiedere il rimborso delle maggiori imposte IRES/IRPEF versate, nei 48 mesi precedenti al periodo d’imposta 2012, a seguito del precedente regime di indeducibilità.
Per effetto delle predette disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ( provv. 17.12.2012 n. 140973) ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012 per effetto della mancata deduzione della quota dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato.

Individuazione della maggiore IRES/IRPEF rimborsabile
La deduzione può essere fatta valere, come anticipato in premessa, anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, a condizione che, alla data del 28 dicembre 2011 (entrata in vigore del Dl 201/2011) era ancora pendente il termine di 48 mesi per richiedere il rimborso.

Individuazione dell’IRAP versata nel periodo di riferimento
Peraltro, oltre a considerare i versamenti eseguiti a titolo di imposte dirette (IRES/IRPEF), occorre considerare l’IRAP versata nel medesimo periodo secondo il principio di cassa e non di competenza.

Deduzione analitica e deduzione forfettaria del 10%
Per quanto riguarda la determinazione dell’imposta ammessa al rimborso, il contribuente dovrà verificare, peraltro, se (nell’anno in cui va richiedere il rimborso) ha già usufruito della deduzione forfettaria del 10% prevista per la quota dell’IRAP afferente i costi per il personale e gli oneri finanziari.
Valutata l’esistenza di tale deduzione si dovrà, inoltre, verificare il caso in cui:

  • la deduzione forfettaria risulti giustificata esclusivamente dalla partecipazione al valore della produzione imponibile ai fini IRAP di spese per il personale dipendente;
  • la deduzione forfettaria risulti giustificata, oltre dalla partecipazione al valore della produzione imponibile ai fini IRAP di spese per il personale dipendente, anche di oneri finanziari;
  • la deduzione forfettaria risulti giustificata dalla partecipazione al valore della produzione imponibile ai fini IRAP di soli oneri finanziari.

Nel primo caso, la deduzione analitica ( calcolata sul costo del lavoro) deve tenere conto di quanto già usufruito a titolo di deduzione forfettaria; negli altri casi, invece, nel calcolo della deduzione analitica non si deve tener conto di quanto già fruito a titolo di deduzione forfettaria.

Data di presentazione dell’istanze
I contribuenti che intendono presentare l’istanza di rimborso IRES / IRPEF collegata all’indeducibilità dell’IRAP riferita alle spese per il personale per gli anni 2007-2011, devono utilizzare esclusivamente l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 17.12.2012 da inviare telematicamente.
Il modello deve (può) essere inviato entro:
03.04.2013 (60 giorni dal 23.01.2013 per la Provincia di Bolzano) per i termini di decadenza (48 mesi dalla data del versamento) che, ancora pendenti alla data del 28.12.2011, ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e 03.04.2013;
• 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento, per i termini di decadenza che scadono oltre il 03.04.2013

Modalità di presentazione dell’istanza
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica.


Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato, nonché a predisporre e trasmettere in via telematica il modello di rimborso.

I clienti interessati sono invitati a contattare lo studio al fine di definire la pratica di rimborso e il relativo costo.

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Cordiali saluti
VBC - team