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News per i clienti dello studio - 29.10.12

Legge di stabilità: stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata

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con la presente desideriamo informarla, che la legge di stabilità per l’anno 2013, esaminata dal Governo nel Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre scorso, ristringe, a distanza di pochi mesi dall’intervento previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro, la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli, che non sono esclusivamente strumentali per l’esercizio dell’attività propria dell’impresa o che non sono adibiti ad uso pubblico. Nello specifico, all’interno dell’art.  164, comma 1, lettera b), del TUIR, come modificato dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge di riforma del mercato del lavoro) le parole “nella misura del 27,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 20 per cento”
In buona sostanza, quindi, a decorrere dal 1 gennaio 2013, per i veicoli delle imprese e per i professionisti si ridurrà la deduzione fiscale delle spese riconducibili ai veicoli aziendali (carburanti, bollo, assicurazione e spese di manutenzione): deduzione che passerà dall’attuale 40% (percentuale che troverà ancora applicazione per l’ultima volta alle spese sostenute nel 2012 e quindi a valere su UNICO 2013) al 20%. Il restante 80% di spese indeducibili andrà, quindi, recuperato a tassazione e concorrerà nella determinazione del reddito imponibile.
Nulla cambia, invece, per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Infatti, per tale tipologia di veicoli, la legge di stabilità non prevede ulteriori restrizioni rispetto a quelle già operate dalla riforma Fornero: dal periodo d’imposta 2013, i datori di lavoro potranno dedurre il 70% delle spese e dei costi sostenuti, in luogo dell’attuale 90%.

OSSERVA
Le novità appena commentate  non riguardano agenti e rappresentanti di commercio (per i quali continuerà ad operare la percentuale di deducibilità dell’80%).

I nuovi limiti alla deducibilità delle spese relative alle autovetture si  applicheranno dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012 ( data di entrata in vigore della legge di riforma del mercato del lavoro, la cui decorrenza viene confermata dalla Legge di stabilità): per coloro che applicano un periodo di imposta coincidente con l’anno solare, la modifica decorre, quindi, dal 1° gennaio 2013.

OSSERVA
Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione dovrà assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle nuove norme in esame (queste ultime, come osserva la relazione tecnica, hanno di conseguenza efficacia anche sulla determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione).

Auto aziendali a disposizione dell’ impresa: regime in vigore  sino al 31 dicembre 2012

L’art. 164 del TUIR statuisce un limite generale per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto aziendali, pari alla aliquota del 40%. In linea generale, per i veicoli aziendali diversi da quelli strumentali all’attività propria d’impresa, occorre rispettare i suddetti limiti in tutte le seguenti circostanze:

  • ammortamento del costo di acquisto;
  • canoni di leasing;
  • spese di locazione (non finanziaria) e di noleggio;
  • altre spese e componenti negativi (carburante e altre spese di manutenzione).

Sotto il profilo strettamente fiscale, è previsto un tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo di acquisto sostenuto (art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR). In particolare, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della parte di costo, compresa l’IVA indetraibile, che eccede:

  • Euro 18.075,99  per autovetture e autocaravan;
  • Euro  4.131,66  per i motocicli;
  • Euro  2.065,83  per i ciclomotori.

Occorre, altresì, osservare come tali limiti operino congiuntamente con la limitazione percentuale del 40%.  Pertanto, il costo massimo fiscalmente deducibile sarà pari a:

  • Euro 7.230,39 (40% di 18.075,99 euro) per autovetture e autocaravan;
  • Euro 1.652,66 (40% di 4.131,66 euro) per i motocicli;
  • Euro   826,33 (40% di 2.065,83 euro) per i ciclomotori.

Auto aziendali a disposizione dell’impresa: modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2013

Come detto in premessa, la legge di stabilità per l’anno 2013 ristringe la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli, che non sono esclusivamente strumentali per l’esercizio dell’attività propria dell’impresa o che non sono adibiti ad uso pubblico. Nello specifico, modificando l’articolo 164 del TUIR, viene ridotta dal 40% al 20% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai predetti automezzi, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa

Restano comunque invariati i limiti massimi di riconoscimento fiscale del costo di acquisto sostenuto (art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR), che rimangono ancorati nei già citati importi:

  • Euro 18.075,99  per autovetture e autocaravan;
  • Euro  4.131,66  per i motocicli;
  • Euro  2.065,83  per i ciclomotori.

Auto aziendali concesse in uso ai dipendenti
Come anticipato in premessa, la Legge di Stabilità 2013, appena varata in Consiglio dei Ministri, ma ancora in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, non prevede alcuna modifica per quanto concerne la deducibilità dei costi sostenuti sui veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti; disciplina, peraltro, recentemente modificata dalla legge di riforma del mercato del lavoro, ma veniamo con ordine.

Auto aziendali concesse in uso ai dipendenti: regime in vigore fino al 31 dicembre 2012
L’uso promiscuo di un’autovettura consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo sia a fini aziendali che personali. In particolare, il fatto di consentire l’uso promiscuo, da intendere nell’accezione predetta, dà modo al dipendente di farne l’impiego che crede.

Sino al periodo d’imposta 2012, per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, la lett. b-bis) dell’art. 164 del TUIR dispone che i relativi costi sono deducibili “nella misura del 90% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta”.

Nel caso di specie non si applicano i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere. Di conseguenza, nel caso di autovettura avente un costo pari ad € 50.000,00 data in uso promiscuo al dipendente, la stessa è deducibile anche per il costo che eccede i € 18.075,99 euro (nella misura, come detto, del 90%).

Auto aziendali concesse in uso ai dipendenti: modifiche introdotte dalla legge di riforma del mercato del lavoro e confermate dalla Legge di Stabilità
Come appena detto, la legge di riforma del mercato del lavoro ha modificato  la lett. b-bis) del già citato comma 1 dell’art. 164 del TUIR: si tratta della disposizione che disciplina il trattamento fiscale dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, per cui la deducibilità sarà riconosciuta, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso all’entrata in vigore del suddetto intervento legislativo,  nella misura del 70%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Per gli aggiornamenti e novità correnti visitate anche le news sul ns. sito vbc.bz.it

Cordiali saluti