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Parte il nuovo regime Iva per Cassa.

Spett.le ,

parte il nuovo regime dell’IVA per cassa

Dal 1 dicembre 2012, é in vigore il nuovo regime di “IVA per cassa”, introdotto dall’art. 32 del DL n. 83/2012 c.d. “ Decreto Crescita”.

L’applicazione del nuovo regime richiede un’opzione da parte del contribuente. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento direttoriale n. 165764 del 21.11.2012 con il quale ha illustrato le modalità di esercizio della opzione e della revoca.


IVA PER CASSA: Soggetti interessati
La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che nell’anno solare precedente, hanno realizzato - o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare - un volume d’affari non superiore ad € 2.000.000.


Effetti dell’opzione in capo al CEDENTE O AL PRESTATORE
Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, per il fatto che l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi - effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta - diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione: tale ultimo termine non si applica nel caso in cui il cessionario o committente, anteriormente all’anno, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
In altre parole, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile a meno che l’acquirente / committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali (rispetto alla disciplina vigente non sono richiamate le procedure esecutive).
Per il regime “Iva per cassa”, inoltre, “il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi”.

Effetti dell’opzione in capo al CESSIONARIO O COMMITTENTE
Per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione. In buona sostanza, diversamente dalla disciplina vigente, il citato art. 32-bis del D.L 83/2012 prevede che, in ogni caso, l’acquirente / committente può detrarre l’IVA a credito al momento di effettuazione dell’operazione, a prescindere dal fatto che il pagamento della fattura non sia stato ancora eseguito.

Operazioni attive escluse dal regime di IVA per cassa
La disposizione in esame non può essere applicata per le seguenti tipologie di operazioni:

Il cedente / prestatore si avvale di “regimi speciali di determinazione” dell’IVA.
Si tratta, in via esemplificativa:

  • dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);
  • del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;
  • del regime delle agenzie di viaggio e turismo;

Le operazioni con “IVA ad esigibilità differita” disciplinate dal comma 5 del art. 6, DPR n. 633/72:

  • cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

Ad ogni modo, il regime opzionale in commento non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);

Operazioni passive escluse dal regime di IVA per cassa
L’art. 3 del Decreto attuativo in esame prevede che sono escluse dal differimento della detrazione dell’IVA a credito le seguenti operazioni:

  • acquisti di beni / servizi soggetti al “reverse charge”;
  • acquisti intraUE di beni;
  • importazioni di beni;
  • estrazioni di beni da depositi IVA.

Adempimenti per le operazioni attive
Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere. In particolare, nelle fatture emesse in applicazione del nuovo regime deve essere riportata la seguente annotazione:
Operazione con “IVA per cassa” ex art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83

Ad ogni modo, così come anche precisato dalla Relazione illustrativa del citato Decreto “l’omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale”.

Nel mese / trimestre di incasso della fattura l’IVA sarà “conteggiata a debito” nella relativa liquidazione periodica a seguito dell’avvenuta esigibilità. In altre parole, le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

  • è incassato il corrispettivo;
  • ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

In caso di incasso parziale del corrispettivo, l’IVA diventa esigibile e va, quindi, computata nella liquidazione periodica nella proporzione tra:

  • quanto incassato e
  • il corrispettivo complessivo della fattura

Le operazioni in esame concorrono, infine, a formare il volume d’affari del soggetto passivo IVA e partecipano alla determinazione del pro-rata con riferimento all’anno di effettuazione.

Adempimenti per le operazioni passive
La detrazione dell’IVA a credito può essere operata, come commentato, dal momento in cui è pagato il relativo corrispettivo “o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento”.
In altre parole, per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

  • a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:

  • nel momento del pagamento del corrispettivo;
  • ovvero, alla scadenza dell’anno.

In caso di pagamento parziale del corrispettivo la detrazione dell’IVA spetta nella proporzione tra quanto pagato e il corrispettivo complessivo della fattura.

Decorrenza
La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.

Esercizio dell’opzione
Nel provvedimento direttoriale, viene precisato che l’opzione per il nuovo “Regime di IVA per cassa” deve essere manifestata dal contribuente interessato con le consuete modalità previste dal DPR n. 442/97 ovvero:

  • deve essere desumibile dal comportamento concludente del contribuente;
  • deve essere resa nota nella “prima” dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta effettuata.

Nessun modello ad hoc deve essere presentato da parte del soggetto passivo IVA che intende aderire al regime opzionale in commento.
L’Agenzia dell’Entrate evidenzia che l’opzione va comunicata: “nella dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione e che il contribuente presenterà nel corso dell’anno successivo”.

Termini di comunicazione dell’opzione
Primo anno di applicazione del nuovo regime IVA per cassa (anno 2012):
L’opzione deve essere comunicata con il mod. IVA 2013 (quadro VO), relativo al 2012, ovvero in un termine compreso tra il 28 febbraio 2013 e il 30 settembre 2013 (termine ultimo per la presentazione del modello IVA 2013).

I soggetti che intendono optare per il regime di IVA per cassa a partire dal 1° gennaio 2013 dovranno confermare tale scelta nel modello IVA 2014, per l’anno 2013.

Primo anno di attività:
Tale scelta dovrà essere effettuata in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di inizio attività.

A seguito dell’opzione, ovvero anche prima di comunicare l’adesione nel modello IVA, il contribuente avrà cura di riportare, nelle fatture emesse, l’indicazione degli estremi normativi della disciplina applicata:
“Operazione con “IVA per cassa” ex art. 32-bis del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83”.

Il contribuente che intende adottare, a decorrere dall’1.12.2012, il regime della liquidazione dell’IVA per cassa dovrà pertanto:

  • annotare le fatture emesse da tale data sul registro IVA delle fatture emesse utilizzando specifici codici / codifiche al fine di sospendere la relativa IVA a debito fino all’incasso delle stesse;
  • provvedere alla detrazione dell’IVA a credito degli acquisti soltanto nel periodo in cui la relativa fattura è stata pagata.
  • comunicare la scelta al nuovo regime IVA per cassa nella dichiarazione annuale IVA 2013 (quadro VO)

Durata dell’opzione
Relativamente alla durata dell’opzione, il provvedimento precisa che l’opzione per il nuovo regime IVA “per cassa” vincola il contribuente per almeno un triennio, salvo il superamento del limite del volume d’affari (€ 2.000.000): in tale ultima ipotesi, così come disposto dall’art. 7 del DM 11 ottobre 2012, il regime opzionale cessa a partire dalle operazioni effettuate a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato.
Decorso il triennio l’opzione “resta valida per ciascun anno successivo”, ovvero si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo salva la possibilità di revoca esercitata con le stesse modalità dell’opzione e, quindi:

  • con il comportamento concludente (ritorno all’applicazione dell’IVA “ordinaria”);
  • con la comunicazione nella prima dichiarazione IVA da presentarsi successivamente alla revoca.

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Annotazione finale:
Con riferimento al nuovo regime dell’ “Iva per cassa” ci preme sottolineare il fatto che la concreta applicazione dello stesso comporta un appesantimento non trascurabile degli adempimenti contabili necessari per la determinazione e memorizzazione della data dell’incasso delle fatture emesse e  del pagamento delle fatture d’acquisto. Ciò vale in particolare per i soggetti in contabilità semplificata.

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Cordiali saluti

VBC - team