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DL lavoro: cambia la disciplina del lavoro accessorio (buoni INPS).

Il DL n. 76/2013 (Decreto Lavoro) ha introdotto alcune nuove disposizioni in materia di lavoro accessorio, da una parte semplificando le disposizioni attuali, dall’altra introducendo alcune limitazioni.
Viene eliminato il riferimento alle mansioni esecutive, che inizialmente rappresentava il secondo limite all’utilizzo dell’istituto: ora, invece, può essere utilizzato in riferimento a qualsiasi mansione, nel limite economico previsto dalla riforma del lavoro.

Le modifiche:
E’ stato cancellato il riferimento alle causali soggettive e oggettive, ossia alle categorie di prestatori e ai settori di attività, in presenza delle quali la normativa previgente consentiva il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio.
Con le nuove disposizioni, viene fissato il limite di carattere economico pari a 5.000 euro, in relazione al compenso massimo che il prestatore di lavoro accessorio può percepire su base annua, a prescindere dal numero dei committenti.
Tale limite differisce dal parametro stabilito dalla previgente disciplina, incentrato sull’attività svolta a favore del singolo committente. In definitiva, mentre prima il limite economico era riferibile a 5.000 euro per ogni committente riferiti all’anno solare, ora la somma è sempre 5.000 euro (da intendere netti), ma l’importo va considerato complessivamente con riferimento alla totalità dei committenti (è chiaro che il limite riguarda il lavoratore, quindi).
Ulteriori limiti di utilizzo sono previsti, in particolare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti: in tale ipotesi, “le attività di lavoro occasionale accessorio possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente (…).”
Con il DL 76/2013 è stata effettuata una modifica al tipo di prestazione consentita: viene eliminato semplicemente il riferimento alle mansioni di natura meramente occasionale, circostanza che rende applicabile l’istituto in riferimento a qualsiasi prestazione.
L’unica limitazione sussistente, quindi, diventa il limite economico annuale.

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