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Prodotti agricoli e alimentari, normativa particolare

riguarda in modo particolare:

  • i produttori e rivenditori di prodotti agricoli e alimentari (soggetti attivi)
  • gli acquirenti degli stessi prodotti: alberghi, bar - ristoranti, negozi (soggetti passivi)

 

 

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con la presente desideriamo informarLa che è entrato in vigore il decreto attuativo dell’articolo 62 della legge 27/2012 dedicato alle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (escluse le cessioni al consumatore finale), che prevede, in particolare,  tempi certi per il pagamento.


Premessa
Con l’articolo 62 del DL n. 1/2012 il governo tecnico ha introdotto alcune disposizioni volte a regolamentare i rapporti commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, al fine di evitare l’uso di pratiche commerciali scorrette e l’imposizione di termini di pagamento eccessivamente lunghi.


Le disposizioni più rilevanti, in particolare, sono le seguenti:
• i contratti di fornitura devono essere scritti, devono indicare durata, quantità, caratteristiche del prodotto, modalità di consegna e pagamento;
• viene introdotto un termine massimo di pagamento di 30 o 60 giorni a seconda che la merce in parola sia deteriorabile o meno.


Le disposizioni del DL liberalizzazioni (DL n. 1/2012)
Secondo quanto previsto dall’articolo 62 del DL n. 1/2012 i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e devono indicare a pena di nullità:
• la durata;
• le quantità;
• le caratteristiche del prodotto venduto;
• il prezzo;
le modalità di consegna e di pagamento, non superiori ai 30 o 60 giorni.


Per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli.
Gli elementi essenziali, inoltre, possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti.


I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dal DL liberalizzazioni devono riportare la seguente dicitura:


“Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.


In riferimento ai termini di pagamento, l’articolo 62 DL n. 1/2012 stabilisce che il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:
• per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni;
• per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni.


In entrambi i casi il termine di pagamento decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, mentre gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi, il saggio degli interessi di mora è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.


I prodotti alimentari che rientrano nella qualifica di “deteriorabile
• Prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni.
• Prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni.
• Prodotti a base di carne e tutti i tipi di latte.

L'articolo 6 del decreto, invece, riguarda gli interessi di mora.
Il creditore, secondo quanto stabilito dal decreto, deve avere adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge e il ritardo deve essere imputabile al debitore.
Viene stabilito che:
• gli interessi si calcolano utilizzando il tasso degli interessi legali di mora, oppure il tasso degli interessi concordato tra imprese, purché il tasso non risulti iniquo per il creditore;
• da ultimo e per evitare sperequazioni viene previsto che è in ogni caso vietato trattenere l'intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione.
Secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto (termini di pagamento e di fatturazione), i termini di pagamento previsti dall’articolo 62 del DL n. 1/2012 (di 30 e 60 giorni, come descritto sopra) decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
• la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, di Posta elettronica certificata (Pec) o di impiego del sistema Edi (Electronic data interchange) o altro mezzo equivalente;
se non è certa la data di ricevimento della fattura conta la data di consegna dei prodotti.


Decorrenza delle disposizioni
Le novità si applicano a tutti i contratti di cessione stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012.
I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, invece, devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012.


Sanzioni
Secondo quanto previsto dall’articolo 1 del DL n. 1/2012 le violazioni alla normativa vengono punite con le seguenti sanzioni:
1. Contravvenzione agli obblighi della forma scritta del contratto e contenuto dello stesso: sanzione da 516 a 20.000 euro
2. Violazione delle norme sulla correttezza delle pratiche commerciali: sanzione da 516 a 3.000 euro
3. Mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del debitore: sanzione da 500 a 500.000 euro.


Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Per quesiti riguardanti questo argomento utilizzate direttamente questo collegamento.

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